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Patente “a punti” nei cantieri e riforma dell’Allegato I D.Lgs.81/08

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A partire dal 1 OTTOBRE 2024 sarà attiva la nuova patente a punti ESCLUSIVAMENTE PER LE IMPRESE ATTIVE IN CANTIERI TEMPORNEI O MOBILI, così come previsto dall’art.29 del nuovo D.L. n.19 del 02/03/2024.

La patente sarà obbligatoria, con sanzioni da 6000 a 12000 Euro per chi n’è sprovvisto e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. Verranno caricati 30 CREDITI iniziali e sarà rilasciata dall’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO in base al rispetto dei requisiti minimi quali:

  • iscrizione presso la CCIAA;
  • frequenza dei corsi di formazione necessari (sia obbligatori come l’art.37 “sicurezza lavoratori” che corsi facoltativi, ma necessari per lo svolgimento dell’attività specifica, come i lavori in quota);
  • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).

Decurtazione dei crediti: per lavorare necessari almeno 15 crediti

Per poter iniziare o proseguire le proprie attività lavorative, la patente dovrà avere caricati non meno di 15 crediti. I punti persi potranno essere recuperati tramite la frequenza di corsi specifici per un massimo di 5 crediti per corso. I punti riacquisiti andranno comunicati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e non possono superare in totale il numero di 15.

a seguito di controllo ispettivo, diverse sono le motivazioni che possono portare alla sottrazione di punti dalla patente, tra cui:

  • violazioni legate all’esecuzione di lavori caratterizzati da alto livello di pericolo e rischio per i lavoratori, come rischio di seppellimento, lavori in spazi confinati (All. XI D.Lgs.81/08) -7 CREDITI
  • violazioni di cui al nuovo Allegato I del D.Lgs.81/08 (vedasi tabella sotto) -10 CREDITI
FATTISPECIEIMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischiEuro 2.500
2Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazioneEuro 2.500
3Mancata formazione ed addestramentoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileEuro 3.000
5Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)Euro 2.500
6Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’altoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuotoEuro 3.000
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoEuro 3.000
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3.000
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3.000
11Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Euro 3.000
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloEuro 3.000
  • responsabilità accertata per incidenti che comportano inabilità temporanea con più di 40 gg di assenza da lavoro; -10 CREDITI
  • responsabilità accertata per incidenti che comportano inabilità permanente; -15 CREDITI
  • responsabilità accertata per incidente mortale. -20 CREDITI