12/07/2023 | Salute, Sicurezza
Le attività svolte in ambienti esterni, ma anche in luoghi chiusi se non correttamente arieggiati, risentono sempre maggiormente dell’aumento delle temperature, soprattutto nel periodo estivo quando la gestione microclimatica diventa difficile non solo per i soggetti già a rischio, ma anche per i lavoratori in buono stato di salute.
Le criticità della valutazione microclimatica
Spesso si dimentica che il microclima è un insieme di diversi fattori, AMBIENTALI ed INDIVIDUALI, che si correlano fra di loro generando risposte biologiche di COMFORT o DISCOMFORT termico.
L’ambiente è caratterizzato da parametri facilmente constatabili, come ad esempio la temperatura, la pressione, la velocità del vento e l’umidità, mentre soggettivamente ogni individuo reagisce in maniera personale all’interazione con l’esterno, sulla base di fattori estremamente variabili, come l’età, il genere, l’attività metabolica e gli indumenti.
Sia il Ministero della Salute che l’INAIL mettono a disposizione gratuita, sui loro siti ufficiali, alcune indicazioni e linee guida che possono essere utilizzate come informazione per i lavoratori. Tali istruzioni costituiscono un importante strumento per il DL e le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione che si trovano a fronteggiare questo rischio.
Ondate di calore (salute.gov.it)
Microsoft Word – Guida informativa per la gestione del rischio caldo.docx (inail.it)
Strategie di prevenzione
- Riorganizzazione dei turni di lavoro durante le ore del giorno meno calde ed afose;
- Rendere disponibili e, se non presenti naturalmente, creare aree ombreggiate;
- Aumentare la frequenza delle pause;
- Messa a disposizione di congrue quantità acqua;
- Favorire l’acclimatamento dei lavoratori (evitare il fuori-dentro tra aree molto calde e altre raffrescate);
- Utilizzare protezioni per il capo;
- Evitare di saltare pasti;
- Impiegare indumenti in cotone.
Esempi di patologie da calore
Disidratazione
- Cali improvvisi di pressione arteriosa;
- Debolezza improvvisa;
- Palpitazioni/tachicardia;
- Irritabilità, sonnolenza;
- Sete intensa;
- Pelle e mucose asciutte.
Stress da calore
- Temperatura corporea elevata;
- Improvviso malessere generale;
- Mal di testa;
- Ipotensione arteriosa;
- Confusione.
Colpo di calore
- Temperatura corporea >40°C;
- Iperventilazione;
- Blocco della sudorazione;
- Alterazioni stato mentale (es. delirio);
- Shock.
09/06/2023 | Magazine
Il Decreto Legislativo 81/08 in materia di Sicurezza sul lavoro prevede l’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Sono soggetti all’obbligo di stesura del DVR tutte le realtà aziendali, pubbliche o private, che vedono operanti al loro interno dei lavoratori dipendenti, così come definiti all’interno del D.Lgs. 81/08.
Ma cosa viene espresso nel dettaglio all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi? Vediamolo subito.
Il DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: cos’è?
All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi devono essere riportate tutte le fonti di pericolo e i conseguenti rischi che derivano dall’interazione di queste con i lavoratori. Il rischio verrà a sua volta ponderato valutando la probabilità che questo conduca ad un determinato danno, che può essere più o meno grave a seconda della sua magnitudo.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere una serie di elementi e adempimenti specifici richiesti dalla normativa, come ad esempio:
- l’anagrafica aziendale con le corrette informazioni relative all’azienda;
- la planimetria dei luoghi di lavoro (comprese le posizioni di attrezzature, impianti e macchinari);
- un organigramma, che serve a indicare le persone scelte per il compito di prevenzione e protezione (quindi RSPP, RLS e Medico del Lavoro);
- l’analisi delle specifiche attività svolte, i mezzi/attrezzature impiegate, i prodotti chimici pericolosi e le altre peculiarità aziendali che caratterizzano il profilo di rischio aziendale;
- in funzione del punto precedente si riporta l’elenco dei rischi e i relativi metodi di intervento per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.
La stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Come abbiamo visto, il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere l’analisi accurata di tutte le attività lavorative svolte all’interno dei luoghi di lavoro, indicare i vari pericoli e le zone di rischio, e valutarne la gravità nei confronti della salute e della sicurezza dei dipendenti.
Allo stesso modo, è necessario riportare tutte le misure preventive che devono essere messe in atto, oltre a un piano di miglioramento e adeguamento stilato con una serie di specificità espresse, come ad esempio le tempistiche di attuazione delle misure.
L’analisi specifica dell’ambiente di lavoro deve essere effettuata da personale tecnico competente in sicurezza, mediante l’esecuzione di un sopralluogo per vagliare i pericoli e rischi.
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
È fondamentale sottolineare che il DVR è importante che venga aggiornato in tutti quei casi in cui si verifichino:
- modifiche al processo produttivo;
- cambiamenti significativi sull’organizzazione del lavoro;
- specifiche necessità in ambito di Sorveglianza Sanitaria;
- infortuni gravi;
- aggiornamenti legislativi, di prevenzione, o delle strutture di protezione.
La stesura del DVR, un obbligo del Datore di Lavoro
Il DVR è un documento che deve essere obbligatoriamente redatto per legge dal Datore di Lavoro, secondo quanto espresso nel Decreto Legislativo 81/08.
Per la stesura di questo documento il Datore di Lavoro deve essere affiancato da:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico del Lavoro (ove previsto dalla normativa);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
In caso di mancata stesura del DVR, il Datore di Lavoro va incontro a sanzioni, anche molto gravi, come l’arresto da tre a sei mesi, sanzioni pecuniarie di ammenda, fino alla piena sospensione dell’attività lavorativa.
Questo documento, perciò, è importantissimo, e per poterlo stilare con la giusta cura il Datore di Lavoro può scegliere di affidarsi a consulenti esterni per non incorrere in errori o mancanze.
Se hai necessità di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi per la tua azienda o per la tua attività, e vorresti maggiori informazioni, non esitare: contattaci subito per una consulenza professionale.
24/05/2023 | Magazine
All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi di ogni ambiente di lavoro, per legge, deve essere presente una valutazione qualitativa atta a vagliare le fonti ROA non giustificabili e che quindi vanno analizzate. In caso di esito positivo si procede con una Valutazione del rischio da esposizione ROA, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 181 del D.Lgs. 81/08.
Di cosa si tratta? Il rischio ROA si riferisce al pericolo per la salute dei dipendenti se esposti a radiazioni ottiche artificiali. Lo spettro di emissione è ciò che caratterizza il danno a cui vanno incontro i lavoratori esposti a tali radiazioni. I danni derivanti da questo specifico rischio riguardano soprattutto gli occhi e la cute, fino ad arrivare allo sviluppo di patologie molto serie. Un provvedimento da non prendere sottogamba, perché tocca un aspetto molto serio della tutela della salute, che deve essere trattato in una parte dedicata all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Proprio prendendo in considerazione le difficoltà per la salute legate a questo tipo di esposizione il D.Lgs 81/2008 richiede che il Datore di Lavoro si occupi obbligatoriamente e in modo tempestivo dell’analisi del rischio ROA, mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, riducendo al minimo il rischio di esposizione. Vediamo, di seguito, maggiori dettagli.
A cosa si riferisce il termine ROA?
Il rischio ROA, o radiazioni ottiche artificiali, riguarda fondamentalmente l’esposizione a radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1mm.
Per radiazioni ottiche intendiamo tutte le radiazioni generate in modo artificiale; quindi, che non hanno a che fare con i raggi solari ma che arrivano da sorgenti specifiche, classificate appunto come ROA.
Possiamo suddividere queste tipologie di radiazioni in tre macroaree:
- radiazioni ultraviolette (UV);
- radiazioni infrarosse (IR);
- radiazioni visibili.
Gli effetti che derivano da prolungata esposizione a radiazioni ottiche artificiali possono essere molto dannosi per la salute e colpiscono in modo specifico gli occhi e la pelle (ad esempio con eritemi o tumori cutanei), possono provocare invecchiamento accelerato, lesione della retina, fotocheratite e fotocongiuntivite.
Quali attività sono interessate?
Le radiazioni ROA possono essere emesse da una serie di attività svolte durante il lavoro quotidiano e provenire sia da fonti sicure in condizioni di lavoro abituali ed estremamente diffuse (come ad esempio i monitor dei computer, display di device di diverso tipo, lampade da illuminazione), sia da sorgenti dove è facile ravvisare la possibilità di un rischio concreto, definite sorgenti non giustificabili (in questo caso, ad esempio, parliamo di attività di saldatura sia elettrica che a combustione, laser, lampade a ultravioletti o infrarossi, materiale fuso e corpi incandescenti, ecc…).
Ecco perché individuare le sorgenti di radiazioni insieme alla stesura di un documento di Valutazione del rischio ROA è così importante per la tutela dei lavoratori.
Che cos’è e a cosa serve la Valutazione del rischio ROA
La Valutazione del rischio ROA è un documento importante nel quale il Datore di Lavoro deve indicare tutte quelle che sono le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti negli ambienti lavorativi.
Nel documento vanno specificate le misure di sicurezza da attuare a riguardo e in maniera differenziata a seconda della tipologia di rischio ROA preso in considerazione; tra queste si evidenziano ad esempio la cartellonistica, la zonizzazione delle aree di saldatura e/o delle aree con macchine a laser.
Quali sono i soggetti non interessati dall’obbligo di misurazione della ROA
Ci sono situazioni dove la misurazione delle ROA non è necessaria, e sono specificate all’interno della normativa dedicata.
In particolare, non si è soggetti a obbligo di misurazione ROA quando si verificano delle circostanze in cui l’utilizzo corretto della fonte ROA non genera un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per fare un esempio più chiaro proponiamo un elenco:
- l’illuminazione comune e illuminazione specifica per le postazioni di lavoro (incluse le luci a LED);
- l’illuminazione derivante da schermi di computer e altri device elettronici come fotocopiatrici e videoterminali;
- illuminazione stradale e illuminazione dei veicoli di trasporto;
- lampade da flash per macchine fotografiche;
- fonti che, anche se potenzialmente dannose, quando funzionanti si trovano fuori dal raggio visivo.
Cosa fare in caso di criticità individuate in fase di valutazione delle ROA
Se vengono individuate criticità dal punto di vista delle radiazioni ROA sul posto di lavoro, è necessario intervenire in primo luogo con una valutazione qualitativa e, in seconda battuta mettere in atto un protocollo di emergenza dopo aver stilato il documento di Valutazione del rischio ROA.
Cercare di limitare al minimo possibile la presenza e/o l’esposizione alle fonti ROA è un obiettivo che l’azienda può raggiungere grazie al supporto di professionisti specializzati, con i quali il Datore di Lavoro può confrontarsi per scegliere le soluzioni più efficaci.
L’azienda deve attuare delle misure di zonizzazione delle aree interessate a questo rischio, come le aree di saldatura, sia che questa attività venga svolta manualmente più efficaci che automaticamente da macchinari anche cabinati.
Altresì l’impresa deve sempre mettere a disposizione dei lavoratori esposti, DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) e DPC (Dispositivi di Protezione Collettivi); ad esempio la protezione sulle saldatrici automatiche cabinate è a tutti gli effetti un DPC.
Se come Datore di Lavoro hai la responsabilità di definire il documento di Valutazione del rischio ROA e hai bisogno di chiarimenti o supporto, contattaci senza impegno: ti aiuteremo a trovare la soluzione migliore per la tua attività.
17/05/2023 | Comunicazioni di servizio
Cari clienti e collaboratori,
La gravità della situazione attuale ci colpisce profondamente: l’alluvione che ha sommerso l’Emilia-Romagna ha lasciato dietro di sé un panorama desolante, toccando in modo drammatico la nostra comunità. Il nostro pensiero va a tutte le persone e le realtà aziendali che stanno affrontando le conseguenze di questo devastante evento.
In ottemperanza alle indicazioni delle autorità locali e per garantire la sicurezza di tutti, abbiamo deciso di estendere la chiusura dello Studio Marano per l’intera settimana. Prevediamo di riprendere le nostre attività regolari a partire da lunedì 22 maggio 2023.
Tutte le visite mediche previste per questa settimana sono da considerarsi annullate. Le aziende verranno ricontattate durante la prossima settimana per riprogrammare gli appuntamenti. Per eventuali urgenze, vi preghiamo di contattarci all’indirizzo e-mail: urgenze@studiomarano.com.
Vi assicuriamo che faremo tutto il possibile per minimizzare l’impatto di questa situazione sul servizio che vi offriamo, pur garantendo la sicurezza e il benessere di tutti.
In questo momento di prova, desideriamo esprimere la nostra solidarietà a tutti coloro che stanno affrontando le difficoltà causate da questo disastro naturale. Il nostro cuore è con voi.
Continuate a seguire il nostro sito web e i nostri canali social per ricevere aggiornamenti. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e pazienza durante questo periodo di emergenza.
Rimaniamo uniti e forti di fronte a questa sfida. Siamo certi che la nostra comunità si rialzerà più forte di prima.
Il Team di Studio Marano
16/05/2023 | Magazine
Il MUD, o Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, è un documento attraverso il quale vengono denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche oppure raccolti dai Comuni.
All’interno della dichiarazione devono essere segnalati anche tutti i rifiuti avviati a recupero o smaltimento, insieme a quelli oggetto di intermediazione.
Il documento viene aggiornato e implementato di anno in anno, quindi è sempre buona cosa controllare attentamente tutti i punti segnalati al suo interno per evitare di incorrere in sanzioni o mancanze.
Vediamo nel dettaglio a cosa serve il MUD e le modifiche previste per il 2023.
A cosa serve il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è un documento presentato annualmente alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di riferimento, con lo scopo di raccogliere i dati da inserire nel Catasto Rifiuti, secondo la Legge n. 70/1994.
In questo modo è possibile avere una panoramica completa di quantità e tipologia di rifiuti prodotti.
Nel documento si trovano tutte le informazioni relative anche al trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati. Possiamo quindi considerarlo come un tracciamento dettagliato della gestione rifiuti da parte dell’azienda durante il corso dell’anno.
Quali sono le modifiche al documento MUD 2023
Per la compilazione del MUD 2023 sono previste alcune modifiche relative alla comunicazione delle tipologie dei rifiuti e delle relative filiere.
In particolare, alcune modifiche riguardano l’inserimento di nuovi codici CER relativi al riciclaggio di specifiche frazioni merceologiche, quali:
- vetro;
- plastica;
- carta e cartone;
- metalli.
Oltre a questo, è prevista una modifica all’interno della scheda RT_RAEE: l’inserimento di un nuovo campo, quello dei “distributori”, da barrare nel documento solamente nel caso il soggetto interessato che ha effettuato operazioni di trattamento di RAEE riceva tali rifiuti dai distributori.
Chi deve presentare il MUD ed entro quando va consegnato
La compilazione del MUD è richiesta a discariche, trasportatori e tutte quelle aziende che durante lo svolgimento del lavoro producono e smaltiscono rifiuti. A tutti questi soggetti viene richiesto annualmente di fornire un resoconto da presentare alla Camera di commercio di pertinenza.
La richiesta di presentazione del MUD è obbligatoria per legge per tutti quei soggetti che, in relazione alle loro attività lavorative svolte nell’anno precedente, fanno parte di questi sottogruppi:
- attività produttive con più di 10 dipendenti, che hanno prodotto solamente rifiuti non pericolosi derivati da lavorazioni industriali o artigianali;
- imprese che trattano rifiuti pericolosi, senza limite di numero di dipendenti;
- imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- aziende che trasportano rifiuti prodotti da terzi;
- imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi, iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali;
- tutti coloro che effettuano commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione.
Grazie alla raccolta del documento MUD è perciò possibile ottenere un monitoraggio delle attività di raccolta delle materie speciali, secondo quanto specificato nella Legge n. 70/1994 che abbiamo citato prima.
Sul sito delle rispettive Camere di commercio si possono trovare tutte le specifiche che riguardano i soggetti sottoposti a obbligo di compilazione del MUD e le modalità di presentazione.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale va presentato entro il 30 aprile di ogni anno; in caso di mancata presentazione del MUD, o presentazione incompleta, ricordiamo che si può incorrere in sanzioni di tipo economico.
Chi è esonerato dalla compilazione del MUD
Per quanto riguarda la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale ci sono anche delle eccezioni. Sono esclusi dall’obbligo di compilazione coloro che trattano rifiuti classificati come non pericolosi, ad esempio:
- trasporto in proprio dei propri rifiuti non pericolosi;
- attività che producono fanghi derivati dalla potabilizzazione e depurazione delle acque reflue;
- imprese che gestiscono rifiuti non pericolosi derivati da attività di costruzione e demolizione;
- attività di commercio o erogazione servizi.
Cosa fare se devi compilare il MUD per legge
Se hai la necessità di compilare il MUD, il nostro consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti del settore, in grado di offrire consulenza e affiancamento in tutte le fasi.
Con Studio Marano puoi contare su un supporto qualificato e competente nella redazione di questo documento così importante, ed essere certo che la compilazione del MUD sia svolta correttamente.
Vuoi avere maggiori informazioni? Contattaci oggi stesso, senza impegno.
16/05/2023 | Comunicazioni di servizio
Comunicazione di Chiusura Straordinaria – Studio Marano
Cari clienti e collaboratori,
Desideriamo informarvi che, a causa dell’emergenza maltempo che sta interessando la nostra zona, Studio Marano sarà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 17 maggio 2023. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza del nostro personale e dei nostri clienti, in quanto l’alluvione in corso ha reso le condizioni stradali e ambientali particolarmente insicure.
Durante questo periodo di chiusura, vi preghiamo di contattarci via e-mail all’indirizzo urgenze@studiomarano.com per qualsiasi necessità. Faremo del nostro meglio per rispondere il più tempestivamente possibile, tenendo conto delle difficoltà che la situazione impone.
Ci scusiamo per eventuali disagi causati e vi ringraziamo per la vostra comprensione e pazienza in questo momento di emergenza. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e collaboratori sono la nostra priorità assoluta.
Vi auguriamo di rimanere al sicuro e di prestare la massima attenzione alle indicazioni delle autorità locali.
Cordialmente,
Il Team di Studio Marano
14/05/2023 | Magazine
In materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, così come previsto dal decreto 81/08, uno degli obblighi più importanti in capo al datore di lavoro è quello della nomina degli addetti antincendio.
In ogni azienda, quindi, deve essere garantita la presenza di una squadra antincendio, composta da membri dello staff selezionati e nominati dal datore di lavoro, il quale nell’affidare tale incarico dovrà tenere conto delle reali capacità e condizioni dei lavoratori destinatari di tale nomina.
Infine, il lavoratore designato non può rifiutare l’incarico di addetto antincendio – se non per giustificato motivo (es. cardiopatie, vertigini, ecc..) – e ha l’obbligo di partecipare a un corso di formazione specifico anche in relazione al livello di rischio incendio della propria azienda.
Dunque, quali sono i compiti principali della figura di addetto antincendio? Vediamolo subito.
Di cosa si occupa nello specifico un addetto antincendio: compiti specifici e responsabilità
Gli addetti antincendio sono dei lavoratori selezionati con l’obbligo di seguire un apposito corso di formazione con lo scopo di acquisire le necessarie competenze ed abilità per svolgere tale ruolo, a cominciare dalle misure di prevenzione e controllo del rischio antincendio, con il compito di attivarsi ogni volta che si ravvisi una possibile emergenza.
Nello specifico un addetto antincendio ha i seguenti compiti operativi:
Durante il normale turno lavorativo
- controllare e verificare l’integrità delle attrezzature antincendio presenti sul posto di lavoro;
- controllare l’agibilità delle vie di fuga ed emergenza;
- monitorare il corretto funzionamento degli strumenti di segnalazione del rischio incendio (ove presenti);
In caso di emergenza:
- recarsi sul posto e valutare l’emergenza e se possibile intervenire utilizzando i dispositivi antincendio;
- attivarsi per segnalare l’allarme e mettere in atto le procedure di evacuazione;
- Allertare i soccorsi esterni;
- controllare l’andamento dell’evacuazione dei locali e fornire assistenza al personale se necessario;
- dare segnale di emergenza terminata una volta sinceratisi dell’effettivo ripristino dello stato di sicurezza dell’ambiente lavorativo, dando l’avvio alla ripresa delle normali attività.
È bene ricordare che gli addetti antincendio selezionati e formati per svolgere questo ruolo in azienda o sul posto di lavoro non sottostanno a responsabilità penali, che invece ricadono sul datore di lavoro.
Il loro compito è quello di mettere in atto quanto specificato nel Piano di Emergenza, occupandosi della sicurezza dei lavoratori senza in nessun modo mettere a repentaglio la propria incolumità o quella degli altri addetti antincendio presenti durante la gestione dell’incendio.
Con la formazione adeguata è possibile occuparsi di prevenzione antincendio e gestione del rischio nel modo più corretto, ed ecco perché frequentare corsi di formazione specifici è obbligatorio per legge, per queste figure.
Corsi e formazione: come si diventa addetti antincendio?
I corsi di formazione per addetti antincendio servono proprio a dotare i dipendenti selezionati di tutti gli strumenti che servono per svolgere sul posto di lavoro o in azienda questo ruolo così delicato. I corsi prevedono sia formazione di base che di aggiornamento.
I corsi si possono frequentare presso aziende – sia private che pubbliche – che si occupano di formazione (con docenti dotati dei requisiti previsti dell’art. 6 del decreto 81/08), oppure presso il corpo dei Vigili del Fuoco.
La tipologia e durata del corso sono diverse a seconda del livello di rischio incendio riscontrato in azienda o negli ambienti in cui vengono svolte le mansioni quotidiane.
Di conseguenza, secondo il D.M del 2 settembre 2011, i corsi sono stati definiti in base al livello di rischio:
- livello 1, rischio basso;
- livello 2, rischio medio;
- livello 3, rischio alto.
È prevista sia una formazione pratica che teorica. Quest’ultima può essere svolta sia in aula che a distanza, mentre per la parte pratica è necessaria invece la presenza sul posto degli interessati per sostenere esercitazioni e simulazioni.
L’attestato di partecipazione al corso per addetti antincendio ha valore di cinque anni: allo scadere del quinto anno il personale selezionato ha l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento certificato.
Se sei un datore di lavoro e hai la necessità di mettere in regola la tua attività riguardo al rischio antincendio, contattaci senza impegno: saremo felici di guidarti nel percorso di scelta e formazione del personale addetto antincendio.
03/05/2023 | DL, Sicurezza
nella giornata del 1° maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato e varato il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Tra le varie modifiche e integrazioni che il decreto apporta al T.U. 81/08, vediamo quanto riportato all’Art. 14 comma 1 lett. g):
“g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»”
Alla luce di quanto riportato, dunque, non solo il lavoratore ma anche il datore di lavoro dovrà formarsi e addestrarsi per poter utilizzare le attrezzature in modo idoneo e sicuro. A tal proposito, in caso di inosservanza, saranno previste conseguenti sanzioni.
03/05/2023 | DL, Sicurezza
Aggiornamento successivo al termine del precedente obbligo conclusosi il 30/04/2023, relativo all’impiego di DPI respiratori in ambienti sanitari.
Con Ordinanza del 28/04/2023, il Ministero della Salute dispone nuove modalità d’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. I punti salienti sono:
- l’obbligo di indossare DPI respiratori specifici (FFP2) per i lavoratori, utenti/visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le RSA e tutte le attività similari;
- nelle strutture sanitarie private e nei reparti diversi da quelli di cui sopra, la decisione sull’impiego dei DPI respiratori è in capo alle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
Tali disposizioni sono valide fino al 31/12/2023 salvo diverse comunicazioni.
Per ulteriori approfondimenti, si faccia riferimento all’atto completo attraverso il link a seguire.
02/05/2023 | Magazine
Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori il decreto legislativo 81/08 prevede delle attività di monitoraggio obbligatorie che fanno capo al Datore di Lavoro, come ad esempio la Sorveglianza Sanitaria.
Quando parliamo di Sorveglianza Sanitaria ci riferiamo a tutti quegli accertamenti medici previsti per i dipendenti e che devono essere svolti dal Medico del Lavoro, prendendo in considerazione tutti i fattori legati all’ambiente lavorativo e alle modalità di svolgimento delle mansioni quotidiane, analizzando i fattori di rischio per la salute dei lavoratori.
Il protocollo di Sorveglianza Sanitaria è obbligatorio in ogni azienda o attività lavorativa e il Medico del Lavoro è una figura fondamentale che assiste i dipendenti tutelando la loro salute nello specifico contesto lavorativo, che può essere causa involontaria dello sviluppo di numerose patologie.
Di cosa parliamo quando ci riferiamo alla Sorveglianza Sanitaria
La Sorveglianza Sanitaria (regolata dal D.Lgs. 81/2008) ha lo scopo di verificare l’idoneità del dipendente nei confronti di una mansione specifica, comunicandone i risultati sia al Datore di Lavoro che al dipendente stesso.
A seconda dello stato di salute del dipendente e di quanto riscontrato durante la visita si possono avere diversi esiti:
- piena idoneità al lavoro;
- idoneità parziale, temporanea, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Devono sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria tutti i lavoratori (ed equiparati) per i quali è segnalato all’interno del DVR (o Documento di Valutazione del Rischio) un livello di rischio che richiede l’obbligo di controllo medico.
Chi ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria?
Il Medico del Lavoro svolge tutti i compiti previsti dai protocolli della Sorveglianza Sanitaria: parliamo di protocolli sanitari che sono strutturati in modo specifico per adeguarsi alle esigenze delle diverse attività lavorative.
Possono occuparsi di Sorveglianza Sanitaria solo quei medici che sono in possesso dei titoli previsti dalla legge, come la specializzazione in medicina del lavoro, oltre all’iscrizione nell’apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.
I protocolli vengono riportati ufficialmente all’interno dell’allegato specifico del DVR e si basano su principi guida generali, applicabili ad ampi contesti, definiti nella forma da medici che si occupano, appunto, di medicina del lavoro.
Quali sono le tipologie di visite previste nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria
Abbiamo visto come il protocollo di Sorveglianza Sanitaria abbia lo scopo di monitorare la salute dei dipendenti, valutandone l’idoneità al servizio che svolgono.
Questo avviene grazie a una serie di visite mediche definite ai sensi del D.Lgs 81/2008, che comprendono:
- visita medica preventiva, dedicata proprio al verificare che il lavoratore non subisca danni dalla mansione che svolge ogni giorno;
- visita medica periodica, che ha lo scopo di controllare lo stato di salute del dipendente nel tempo, monitorando alterazioni o necessità di intervento medico;
- visita medica specifica dovuta a cambio di mansione: in questo caso, quando un dipendente cambia campo operativo, può essere necessario valutarne di nuovo l’idoneità e verificare la presenza di rischi in considerazione del differente ruolo lavorativo che svolge;
- visita medica per cessazione di attività lavorativa nei casi previsti dalla normativa, come ad esempio il rischio chimico;
- visita medica preventiva, prima della ripresa delle attività lavorative, per i lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria periodica: in questo caso si monitora la salute del dipendente dopo prolungata assenza per motivi di salute (parliamo di almeno 60 giorni consecutivi);
- visita medica da effettuare su richiesta del lavoratore stesso. In caso un dipendente ravvisasse rischi per la sua salute riconducibili alla mansione lavorativa svolta, ha il diritto, ottenuto il supporto da parte del medico competente, di richiedere una valutazione delle sue condizioni di salute per prevenire i rischi.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del dipendente
Nella materia specifica della medicina del lavoro e della Sorveglianza Sanitaria esistono diversi obblighi specifici, sia per il Datore di Lavoro che per il dipendente.
Il Datore di Lavoro deve occuparsi in prima persona di attivare una corretta Sorveglianza Sanitaria, permettendo al Medico del Lavoro di svolgere al meglio le sue mansioni, nominare un medico competente – specificando il nominativo all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi – comunicare con il Medico del Lavoro e prendere atto di eventuali inidoneità dei dipendenti sottoposti a controllo, oltre a sostenere tutti gli oneri economici relativi allo svolgimento delle attività della Sorveglianza Sanitaria.
Per quanto riguarda il singolo lavoratore,invece, questi è obbligato a sottoporsi a tutti gli accertamenti sanitari previsti per il suo ruolo lavorativo specifico, secondo quanto definito nel DVR, e richiesto dalle normative sulla Sorveglianza Sanitaria sul posto di lavoro.
È bene ricordare che trascurare o ignorare in maniera esplicita questi obblighi significa violare la legge: in questo caso si rischia di incorrere in sanzioni piuttosto pesanti (a seconda degli specifici obblighi), partendo da sanzioni economiche fino ad arrivare a quelle penali.
Se hai necessità di organizzare la Sorveglianza Sanitaria per la tua attività, siamo a tua disposizione per supportarti: contattaci senza impegno per richiedere maggiori informazioni.
18/04/2023 | Magazine
Il decreto D.Lgs. n. 81 del 2008 presenta al suo interno tutte le normative che regolano la sicurezza sul lavoro.
Tra i tanti punti trattati nel decreto troviamo anche l’obbligo di stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, o DVR, un resoconto che elenca tutti i pericoli ravvisati negli ambienti lavorativi e le corrette misure di prevenzione e protezione per la tutela di salute e sicurezza dei dipendenti.
In relazione alla valutazione specifica del rischio incendio dipenderanno le misure che il datore di lavoro dovrà adottare per la gestione della sicurezza antincendio, tra cui l’elaborazione del Piano di emergenza (PEE).
Il Piano di Emergenza è un documento connesso con la valutazione dei rischi ed è obbligatorio per le aziende che contano 10 o più dipendenti, insieme a tutte quelle attività che richiedono il controllo da parte dei Vigili del Fuoco e nei locali aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di cinquanta persone.
Che cos’è il Piano di Emergenza e perché è così importante
Il Piano di emergenza è un documento in cui sono riportate:
- le azioni da mettere in atto in caso di incendio,
- le procedure per l’evacuazione,
- le disposizioni per richiedere l’intervento dei soccorsi esterni
In caso di effettiva emergenza i dipendenti, ed in particolare gli addetti antincendio, devono mettere in atto le procedure così come specificato, per ridurre al minimo i possibili danni alle persone e ai beni.
Lo scopo del Piano di Emergenza è quindi quello di prevenire pericoli e proteggere dai danni persone e beni presenti all’interno dagli ambienti di lavoro.
Seguendo i protocolli riportati all’interno del PEE si procede a coordinare le operazioni di tutto il personale presente in azienda al momento dell’emergenza, in modo da salvaguardare la salute di tutti e limitare al minimo i rischi.
Cosa troviamo all’intero del Piano di Emergenza
All’interno del documento vengono elencate tutte le istruzioni per un intervento corretto in caso di emergenza, secondo quanto espresso nel Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro. In particolare, il PEE deve comprendere:
- i compiti prescritti al personale incaricato della sicurezza antincendio;
- tutte le misure da mettere in atto per i lavoratori esposti a rischi specifici;
- le misure necessarie ad assicurarsi che tutto il personale sia sempre aggiornato e informato sulle procedure da mettere in atto;
- le procedure specifiche per aree ad alto rischio incendio;
- il protocollo di chiamata dei Vigili del Fuoco e le procedure per la cooperazione una volta arrivati i soccorsi sul posto di lavoro.
Oltre a questo, ci sono alcune fondamentali informazioni aggiuntive che è necessario riportare per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso e sicurezza, come ad esempio:
- la planimetria del posto di lavoro, comprensiva di tutte le sue aree, e relativa segnalazione delle uscite di sicurezza e delle compartimentazioni antincendio;
- l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio;
- l’ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- gli ascensori utilizzabili in caso di emergenza;
- l’ubicazione degli ausili di primo soccorso.
Chi si deve occupare di redigere il PEE?
La stesura del Piano di Emergenza ed Evacuazione spetta al Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme agli addetti di primo soccorso e dei responsabili della prevenzione incendi.
Bisogna ricordare che il PEE è un documento che deve essere costantemente aggiornato ogni volta che si decidono nuove misure di protezione o che viene aggiunto qualcosa ai protocolli di sicurezza previsti. A ogni nuovo aggiornamento sarà cura del Datore di Lavoro informare i suoi dipendenti dei nuovi protocolli di sicurezza da attuare, in modo che sappiano sempre come muoversi durante le emergenze.
Va inoltre sottolineato che sono previste sanzioni per la mancata redazione del Piano di Emergenza, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 81/08: in particolare, in caso di mancata stesura del PEE – e quindi di violazione della normativa – sono previste sanzioni pecuniarie e penali, fino ad arrivare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.
Sei un Datore di Lavoro e hai necessità di redigere il PEE della tua azienda? Contattaci subito, senza impegno, per avere maggiori informazioni e richiedere il supporto di un nostro professionista.
12/04/2023 | Formazione
Si informa la gentile clientela che sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso di formazione per Addetto Alimentarista HCCP; Il corso si effettuerà nelle seguenti date:
- 31 maggio 2023 dalle 14:00 alle 18:00
Il corso sarà erogato in videoconferenza.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare l’area formazione.
02/04/2023 | Magazine
Quando parliamo di Decreto legislativo 81/08 ci riferiamo allo specifico argomento della salute e sicurezza in ambiente lavorativo.
Questo decreto, anche detto Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, regola attentamente proprio questa materia così importante per la tutela dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività in azienda, perché possano operare nel modo corretto, conoscere le potenziali situazioni di rischio e mettere in atto le adeguate misure di prevenzione e protezione.
I valori alla base della scrittura di questo documento sono:
- la prevenzione e i controlli specifici che servono a ridurre i rischi di incidenti o infortuni sul posto di lavoro.
- la protezione continua ed efficace dei lavoratori;
- il monitoraggio della salute dei dipendenti, per poter intervenire in maniera tempestiva in caso di sviluppo di patologie legate alla professione svolta o all’ambiente lavorativo;
Il D.Lgs. 81/08: che cos’è?
Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, come dicevamo, contiene tutte le norme che disciplinano la tutela del dipendente.
Fondamentale per poter svolgere ogni attività al meglio, quindi, è proprio conoscere e applicare queste norme, perché abbracciano tutti i vari ambiti legati a salute e prevenzione rischi sul lavoro, anche quelli che potrebbero sembrare meno ovvi (solo per fare un paio di esempi, il rischio ergonomico o quello legato al microclima in ambiente lavorativo).
Il decreto è stato emanato nel 2008 e negli anni ha subito numerose modifiche, seguendo necessità e variazioni che ad oggi definiscono la materia sulla salute e sicurezza sul lavoro nel modo più accurato possibile.
Parliamo di una serie di normative che hanno lo scopo di essere preventive e protettive: propongono una serie di strumenti di controllo e monitoraggio continui, che devono essere sempre presenti e che sono richiesti per legge al datore di lavoro.
Alcuni di questi strumenti sono:
- il controllo attento sulla effettiva messa in atto delle misure di protezione richieste dalla legge;
- l’analisi dell’ambiente lavorativo e l’individuazione di tutte le possibili situazioni di rischio presenti;
- un’attenta prevenzione aziendale, pensata sulla base di una strategia finalizzata all’eliminazione dei rischi o alla loro riduzione al minimo possibile.
Quali ambiti della sicurezza sul lavoro vengono trattati nel D.Lgs. 81/08?
Questo decreto copre tutta la materia dedicata alle garanzie di sicurezza e tutela sul posto di lavoro, regolamentando tutti gli ambiti della quotidianità lavorativa, in ogni suo, per fa sì che le eventuali criticità possano essere facilmente ammortizzata e ogni rischio di incidente o malattia scongiurato.
In particolare, il corpo del testo tocca, nell’ordine, queste tematiche:
- principi comuni;
- luoghi di lavoro;
- uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- cantieri, cantieri temporanei o mobili;
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- movimentazione manuale dei carichi;
- attrezzature munite di videoterminali;
- agenti fisici;
- sostanze pericolose;
- esposizione ad agenti biologici;
- protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
- protezione da atmosfere esplosive;
- disposizioni in materia penale e di procedura penale;
- norme transitorie e finali.
Quali sono gli obiettivi del Testo Unico sulla sicurezza?
Il principio che si pone alla base della stesura di queste norme è quello di permettere al datore di lavoro di tutelare la salute e sicurezza dei propri dipendenti, perciò nel testo è riportato in maniera strutturata e puntuale un panorama legislativo che serve da punto di riferimento da seguire.
Con una corretta valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione messe in atto, secondo quanto richiesto dal decreto si può, quindi, ridurre al minimo le criticità e i rischi sul luogo di lavoro.
Misura particolarmente importante che possiamo trovare all’interno del Testo Unico per la sicurezza è l’importanza della stesura del DVR (o documento di valutazione dei rischi), che è a tutti gli effetti uno dei capisaldi del D.Lgs. 81/08 e che permette di valutare appunto tutti i rischi generali e specifici di quella realtà aziendale.
Per elaborare questo fondamentale documento è importante che l’azienda venga supportata da professionisti qualificati in sicurezza sul lavoro, al fine di ottemperare gli obblighi di Legge in continua evoluzione, evitando così spiacevoli sorprese o inadempienze, a favore della massima serenità dell’azienda e di conseguenza dei suoi dipendenti.
In che campi si applica il decreto legislativo 81/2008?
Il D.lgs. 81/08 interessa aziende, imprese, enti e pubbliche amministrazioni, sia per quanto riguarda il settore pubblico che il settore privato. Nello specifico, si applica ogni volta che ci si trova in presenza di almeno 1 lavoratore anche senza un contratto di lavoro e/o senza retribuzione.
In questo caso, secondo l’obbligo di legge, i datori di lavoro sono chiamati a mettersi in regola seguendo le specifiche normative del decreto: se questo non avviene, si può incorrere in sanzioni piuttosto pesanti (sia amministrative che penali).
In ogni caso, lavorare in modo preventivo alla messa in sicurezza degli ambienti lavorativi – e di conseguenza alla tutela dei dipendenti – dovrebbe essere sempre una priorità del datore di lavoro, al di là degli obblighi di legge.
Vuoi maggiori informazioni o desideri approfondire questo argomento per capire quali sono le misure di prevenzione e protezione che si possono mettere in atto nella tua attività?
Contattaci per richiedere la consulenza di un nostro professionista e chiarire ogni tuo dubbio.
09/01/2023 | Circolari e Moduli, Coronavirus, Salute, Sanità, Sicurezza
Aggiornamento Circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022.
Successivamente all’emanazione della nuova circolare ministeriale in materia di gestione degli isolamenti per i casi accertati di SARS-CoV-2, si riporta a seguire breve riassunto di tali disposizioni.
CASI CONFERMATI POSITIVI
- ASINTOMATICI: 5 giorni d’isolamento con interruzione al termine del quinto SENZA OBBLIGO DI TAMPONE.
Possibilità di terminare PRIMA l’isolamento EFFETTUANDO UN TAMPONE CON RISULTATO NEGATIVO.
- SINTOMATICI: 5 giorni d’isolamento con almeno 2 giorni PRIVI DI SINTOMI e termine al quinto SENZA OBBLIGO DI TAMPONE.
- IMMUNODEPRESSI: 5 giorni d’isolamento (minimo) con OBBLIGO DI ESECUZIONE TAMPONE NEGATIVO AL TERMINE.
- OPERATORI SANITARI: se ASINTOMATICI sa almeno 2 giorni, l’isolamento può terminare NON APPENA UN TAMPONE RISULTI NEGATIVO.
OBBLIGATORIA MASCHERINA FFP2 per 10 giorni dopo il termine dell’isolamento.
CONTATTI STRETTI
L’esecuzione dell’auto-sorveglianza CON USO DI MASCHERINA FFP2 dall’ultimo contatto è di 5 giorni, con obbligo di effettuare un tampone nel caso in cui in tale periodo si verifichi l’insorgenza di sintomi riconducibili a COVID-19.
14/12/2022 | Comunicazioni di servizio
Comunichiamo ai nostri clienti che i nostri uffici saranno chiusi al pubblico da Venerdì 23 dicembre 2022 a lunedì 09 gennaio 2023 compresi.
Riapriremo il giorno martedì 10 gennaio 2023 dalle ore 09:00.
Ricordiamo ai clienti che si avvalgono del nostro servizio di Sorveglianza Sanitaria (Visite Mediche del Lavoro) e di Consulenza per la Sicurezza (RSPP, Documentazioni) che non saremo in grado di prestare detti servizi nel periodo feriale indicato.
Invitiamo i clienti a contattare gli uffici preposti prima della chiusura in caso di esigenze nel periodo indicato. Vai alla pagina contatti
Durante il periodo indicato non sarà possibile raggiungere l’ufficio telefonicamente.
In caso di urgenze potete mandare una e-mail a urgenze@studiomarano.com e sarete ricontattati il prima possibile dal nostro staff.
Lo staff di Studio Marano s.r.l. vi augura buone feste e un felice anno nuovo!
02/11/2022 | Coronavirus, DL, Ordinanze, Salute, Sanità, Sicurezza
Alla luce del nuovo Decreto Legge governativo e della seguente ordinanza ministeriale, si delineano i futuri assetti di gestione della pandemia da COVID-19, strettamente riguardanti il campo sanitario e socio-assistenziale.
Mediante il D.L. n.162 del 31 ottobre 2022, il nuovo esecutivo sancisce il termine dell’obbligo vaccinale (precedentemente fissato al 31 dicembre 2022) alla nuova data dell’ormai trascorso 01 novembre 2022, determinando de facto la scomparsa dell’imposizione vaccinale anti-COVID-19 per gli operatori sanitari.
Proseguendo, attraverso un’ordinanza del Ministero della Salute, viene indicato come rimanga invece obbligatorio, all’accesso nei luoghi d’interesse sanitario, l’impiego dei DPI e quindi solamente delle mascherine FFP2. Si ricorda infatti che, al cessare dello stato d’emergenza, sono decadute analogamente anche tutte le normative sostenute dallo stesso e pertanto anche l’equiparazione delle mascherine chirurgiche a DPI, le quali tornano ad essere solamente un dispositivo medico.
L’obbligo riguarda sia i lavoratori che gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie.
27/10/2022 | Sicurezza
Regolamento per la semplificazione del procedimento inerente la denuncia di installazione dell’impianto, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra per impianti elettrici comuni e pericolosi.
OBBLIGHI
Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere le verifiche, periodiche e straordinarie, degli impianti elettrici di messa a terra così come dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Tale attività interessa tutte le realtà aziendali che hanno uno o più dipendenti, inclusi i soci lavoratori, per non incorrere nelle responsabilità dovute alle omesse verifiche.
PERIODICITÀ
Biennale per gli impianti di messa a terra siti in cantieri, locali ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione.
Quinquennale per gli impianti di messa a terra siti in tutti gli altri ambienti.
TIPOLOGIE DI IMPIANTO SOGGETTI A VERIFICA:
- impianti di messa a terra fino a 1000V;
- impianti di messa a terra oltre i 1000V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Vi invitiamo ad inoltrarci la vostra richiesta per avere informazioni specifiche a riguardo: provvederemo a visionarla per mettervi in contatto con gli organismi abilitati alle verifiche presenti sul territorio.
30/09/2022 | Coronavirus, Ordinanze, Salute, Sanità, Sicurezza
Tramite una nuova specifica ordinanza, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvenuta proroga dell’obbligo relativo all’impiego delle mascherine per lavoratori, utenti e visitatori presenti nelle strutture sanitarie private, pubbliche, RSA ed assimilabili.
07/09/2022 | Sicurezza
Aggiornamenti alla normativa antincendio in seguito all’entrata in vigore dei D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021
Si delineano importanti novità all’interno degli aggiornamenti normativi che mirano a rinnovare la gestione antincendio nei luoghi di lavoro. Le principali innovazioni riguardano:
- oltre ai controlli periodici, svolti necessariamente da tecnici esterni qualificati, sarà obbligatorio prevedere delle verifiche implementate internamente su attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio predisponendo IDONEE LISTE DI CONTROLLO;
- il PIANO DI EMERGENZA diverrà obbligatorio non solo in base al numero di lavoratori presenti (oltre 10), ma anche in base agli occupanti la struttura, vedasi ad esempio, i luoghi di lavoro aperti al pubblico;
- sarà necessario istituire sempre la PLANIMETRIA DI EMERGENZA, che dovrà essere sempre riportata all’interno del piano di emergenza;
- le formazioni cambiano PERIODICITA’, che da triennale diventa quinquennale, così come vengono definite le NUOVE DENOMINAZIONI CORSI, che passano dalla nomenclatura basso – medio – alto a classi di livello 1, 2 e 3 in ordine crescente di rischio.
Rimane obbligatoria l’esecuzione della PROVA D’EVACUAZIONE nei casi previsti dalla normativa.
02/09/2022 | Circolari e Moduli, Coronavirus, Salute, Sanità, Sicurezza
Aggiornati i giorni di isolamento per i positivi al nuovo coronavirus
Tramite nuova circolare, il Ministero della Salute comunica la modifica relativa alle giornate di isolamento per i positivi al SARS-CoV-2. Tale periodo era infatti precedentemente di 7 giorni e prevedeva l’esecuzione di un tampone (molecolare o antigenico) al termine, a patto che non si presentassero sintomi da 3 giorni ed il risultato del test fosse negativo.
Attualmente invece, la norma prevede un isolamento di 5 giorni con esecuzione di un tampone al termine (molecolare o antigenico), avendo almeno 2 giorni senza sintomi e risultato del test negativo.
Cambiano anche le indicazioni per i casi con positività persistente, che precedentemente potevano interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dal primo tampone positivo: oggi l’isolamento potrà cessare dopo 14 giorni.
La fine del periodo di allontanamento sociale rimane sempre effettuabile a prescindere da una nuova esecuzione del test.
08/07/2022 | Coronavirus, Salute, Sanità, Sicurezza
A disposizione il nuovo protocollo anti-COVID versione 2022 in formato checklist editabile, così da poter inserire gli aggiornamenti previsti dal Datore di Lavoro per la gestione della pandemia in azienda.
Si riporta a seguire uno spunto di riflessione dalla prospettiva professionale nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi, nella speranza che possa essere una buona partenza per ogni azienda nella rielaborazione del proprio protocollo anti-contagio.
In assenza di una legge vincolante com’era quella di riferimento in periodo emergenziale, la linea del nuovo protocollo assume una caratteristica di volontarietà con applicazioni specifiche a discrezione del DL in associazione ad RSPP, MC e RLS, dando ampio valore all’autodeterminazione dei lavoratori, nel tentativo di responsabilizzarli ulteriormente nei confronti della loro ed altrui sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
Nella prospettiva di operare prevenzione e protezione è doveroso porre l’attenzione e riflettere su quanto queste nuove indicazioni, che trovano obbligatorietà ancora solo in alcuni settori specifici (quello sanitario o dei trasporti pubblici sono due esempi), risultino inevitabilmente ridotte e con un risultato futuro che già è evidente dalle ultime settimane, ossia un ulteriore incremento della circolazione virale e quindi dell’infezione.
Al 07 luglio i contagi sono aumentati del 55% in una settimana, incrementando in maniera consecutiva da 21 giorni, così come per i casi reinfezione, quindi i soggetti che già si erano ammalati ed erano guariti, ma che poi contraggono di nuovo l’infezione.
Anche la minimizzazione del quadro ospedaliero è un errore, poichè come i due anni pandemici hanno insegnato, l’occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare, sia nei reparti di ricovero “semplice” che in quello di terapia intensiva. Questa fase di crescita esponenziale non contabilizza poi il sommerso (i positivi non dichiarati), che avrà grande impatto sulle strutture sanitarie.
E’ quindi necessario agire su due fronti, che sono i medesimi più volte analizzati, ossia procedere con le vaccinazioni ed adottare le mascherine in tutte quelle situazione di potenziale aumento dell’esposizione e quindi al chiuso, nei luoghi affollati anche all’aperto e comunque ove ci sia poca ventilazione.
Ad oggi infatti, la mascherina ed il distanziamento rimangono gli strumenti più efficaci a che ognuno possiede per arginare il dilagare del virus.
01/07/2022 | Coronavirus, Salute, Sanità, Sicurezza
Approvato il nuovo documento di gestione della pandemia, un documento più snello che non significa però un totale decadimento delle misure di prevenzione e protezione, anche alla luce della recente impennata dei contagi causata dell’elevata virulenza delle ultime varianti di SARS-CoV-2 in circolazione.
L’allentamento delle regole tiene conto dell’andamento della pandemia, che però è ancora presente ed ha fatto aumentare vertiginosamente i nuovi casi postivi in maniera costante nelle ultime 4 settimane. Pertanto, anche se è evidente che l’emergenza pare essere effettivamente finita, con gli ospedali sull’intero territorio non più in sofferenza, è altrettanto chiaro che l’infezione corre ancora.
Nonostante ciò i luoghi di lavoro rimangono tra gli ambienti più sicuri (la maggior parte delle infezioni sono contratte attraverso attività extra-lavorative e all’interno del nucleo famigliare) proprio in virtù della mantenuta applicazione dei protocolli, che vedono nella nuova stesura del testo un alleggerimento regolamentare, ma che comunque mantiene alcuni punti fissi come pulizia, igiene delle mani ed importanza delle mascherine.
I punti principali
- Le aziende, quindi i DL, aggiornano i propri protocolli interni, che possono essere integrati con altre misure più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione rispetto a quelle indicate nel testo;
- da rinnovare l’informazione a tutti i lavoratori in merito a:
- divieto d’ingresso/permanenza in azienda laddove siano presenti segni (febbre) e sintomi (influenzali) riconducibili a COVID-19;
- rispetto delle disposizione del DL e dell’ASL;
- comunicare l’insorgenza di qualsiasi sintomo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- il rientro in azienda dopo positività a tampone rimane invariato e quindi a seguito di tampone negativo seguendo le indicazioni fornite dal proprio medico di base e/o dall’ASL di competenza;
- deve essere garantita la pulizia giornaliera, in particolar modo degli ambienti a più alto rischio come spogliatoi, mense, zone ristoro e bagni, mentre la sanificazione può essere decisa con periodicità diversa. La sanificazione è invece necessaria a seguito della rilevazione di un lavoratore positivo in un determinato locale;
- l’igiene delle mani deve essere garantita pertanto rimane obbligatoria la presenza di postazioni con gel disinfettante al bisogno;
- l’indicazione delle mascherine passa da obbligo a FORTE RACCOMANDAZIONE, anche se non vengono più menzionate le chirurgiche, ma solo le FFP2 a causa dell’aumento dei casi e dell’elevate virulenza delle nuove varianti. Soprattutto nei luoghi chiusi, spazi condivisi o dove non sia garantito il distanziamento personale di 1 metro devono quindi essere messe a disposizione così che i dipendenti possano fruirne.
Al DL in concerto con il medico competente o il RSPP è poi concessa l’individuazione di gruppi di lavoratori a cui fornire tali DPI, sulla base delle specifiche mansioni e dei diversi contesti lavorativi, che saranno quindi obbligatori facendo particolare attenzione ai soggetti fragili. - L’accesso agli spazi comuni RIMANE CONTINGENTATO.
Si veda a seguire documento integrale. Per completezza, rimandiamo anche al link del Ministero del Lavoro in merito all’argomento.
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-19-accordo-su-aggiornamento-Protocollo-salute-e-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro.aspx
09/05/2022 | Coronavirus, Salute, Sicurezza
Conferma la validità fino al 30 giugno 2022 del pregresso protocollo antiCOVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro privati, con mantenimento della disposizione relativa all’obbligo di indossare la mascherina.
05/05/2022 | Coronavirus, Salute, Sicurezza
Il Ministero del Lavoro, congiuntamente a quello della Salute, dello Sviluppo Economico, all’INAIL ed alle parti sociali confermano la validità del protocollo di gestione COVID-19 nelle aziende approvato ad aprile 2021.
Si è svolta ieri 04 maggio 2022 la riunione tra i Ministeri ed i sindacati, sancendo unanimemente di ritenere operante il Protocollo in toto, esortando quindi a garantirne l’applicazione.
Tali linee guida rimarranno pertanto in vigore fino al 30 giugno 2022, data entro la quale verrà valutata la possibilità di apportare aggiornamenti al testo, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica.
Si attende comunque la comunicazione ufficiale tramite la Gazzetta, che verrà successivamente trasmessa.
03/05/2022 | Coronavirus, Ordinanze, Salute, Sicurezza
Aggiornamento dei protocolli di tutela per la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro e nuove disposizioni operative.
Con l’ordinanza del 28 aprile 2022 da parte del Ministero della Salute vengono sanciti i luoghi chiusi, ma aperti al pubblico, in cui non sarà più richiesto l’uso della mascherina ed analogamente quelli in cui è invece ancora previsto l’obbligo anche in base alla tipologia di dispositivo richiesto (mascherina chirurgica o FFP2).
Mentre l’abrogazione dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro è stata netta e chiara, così non è invece per quel che riguarda l’applicazione o meno dell’ultimo protocollo concordato tra governo e parti sociali risalente al 06 aprile 2021. E’ infatti atteso per il 4 maggio 2022 l’incontro, non più con il governo, ma tra imprese e sindacati, per decidere sul destino dei protocolli e quindi anche sull’uso della mascherina. In tale data la regola attualmente indicata nell’ultimo protocollo “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore” potrebbe essere confermata oppure modificata.
Sono però già sorti diversi dubbi e distinguo effettuati dalle associazioni di categoria poichè, mancando attualmente delle chiare linee guida, si è creato un limbo d’incertezza su quale direzione intraprendere.
Infine, da un punto di vista di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si deve ricordare e raccomandare la prudenza, poiché eliminare in maniera massiva le strategie anti-contagio potrebbe avere l’effetto di minare gli sforzi compiuti durante i periodi più pesanti della pandemia: l’isolamento per i soggetti positivi è ancora in vigore ed eventuali focali in azienda sono ad oggi ancora possibili, anche in virtù del grade numero di nuovi casi giornalieri tuttora registrati.
08/04/2022 | Coronavirus, Ordinanze, Salute, Sanità, Sicurezza
Aggiornamento delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico (CTS).
In attesa delle revisioni ai protocolli specifici in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte dell’intesa tra Governo e parti sociali, il Ministero della Salute con Ordinanza del 1 aprile 2022 detta le linee guida elaborate dal CTS, in cui vengono riportati i principi fondamentali da seguire nel periodo post emergenza sanitaria COVID-19. Le linee guida inoltre trattano alcuni settori specifici con i relativi approfondimenti in merito.
29/03/2022 | Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 sancisce il termine del rinnovo allo stato di emergenza il 31 marzo 2022, che cessa quindi i suoi effetti legislativi. Dal 1 aprile 2022 vengono quindi inserite nuove procedure di gestione della pandemia da COVID-19, iniziando dall’allentamento delle restrizioni per l’impiego delle varie tipologie di certificazioni verdi (Green Pass).
Principali cambiamenti dal 1 aprile 2022:
- Termine del sistema a “colori” delle regioni.
- Eliminazione delle quarantene precauzionali: SOLAMENTE I POSITIVI CON PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO saranno tenuti a rimanere al domicilio, osservando quindi il provvedimento impartito dall’autorità sanitaria. I CONTATTI STRETTI invece, INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO VACCINALE O GUARIGIONE (quindi anche chi non si è vaccinato e chi non si è ammalato di COVID-19), dovranno seguire l’autosorveglianza portando mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, effettuando un tampone obbligatoriamente in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, anche 5 giorni dopo l’ultimo contatto.
- Il TERMINE DELL’ISOLAMENTO consegue all’esecuzione di un test (antigenico o molecolare) negativo effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.
- Fino al 31/12/2022 rimane l’OBBLIGO VACCINALE per gli ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, i lavoratori degli OSPEDALI e delle RSA, con provvedimento di sospensione nei casi previsti dalla legge. Inoltre, all’interno delle residenze sanitarie assistenziali, l’ingresso ai visitatori rimane possibile solo con il possesso di Green Pass da vaccinazione o guarigione + tampone negativo (antigenico o molecolare).
- Fino al 15/06/2022 rimane analogamente l’OBBLIGO VACCINALE per gli INSEGNANTI ed il PERSONALE ATA. Per chi non è vaccinato, decade la sospensione ed è riammesso (previa valutazione delle possibili attività sostitutive da parte del dirigente scolastico) al lavoro svolgendo però funzioni non a contatto con gli alunni.
- Per l’ingresso nei luoghi di lavoro che non prevedono l’obbligo di vaccinazione (vedasi sopra), sarà possibile per i lavoratori accedere con il Green Pass BASE (vaccinazione, guarigione, tampone), anche per gli ultra 50enni, per i quali rimane comunque l’obbligo vaccinale fino al 15/06/2022, con le relative sanzioni pecuniarie previste in caso di inottemperanza.
- Fino al 30/04/2022 vige l’OBBLIGO DI MASCHERINA AL CHIUSO, anche all’interno dei luoghi di lavoro, nei quali la mascherina chirurgica rimane equiparata ai DPI. La volontà futura è poi quella di far decadere l’obbligo sia per le mascherine che per la certificazione verde nei luoghi di lavoro dal 01/05/2022, situazione pandemica permettendo.
- Prorogati al 30/06/2022 i termini per lo Smart Working in deroga, così come l’effettuazione della sorveglianza sanitaria speciale per i lavoratori fragili.
28/02/2022 | DL, Sicurezza
Attraverso il Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021, convertito a Legge n.215 del 17 dicembre 2021, sono state apportate alcune importanti modifiche a quello che ormai è conosciuto come il Testo Unico in materia di salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro, ossia il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 già più volte modificato ed integrato in passato.
Le modifiche principali, riportate in sintesi nell’informativa seguente, riguardano la sfera dell’inasprimento delle pene in caso di violazione degli obblighi cogenti in materia di sicurezza, con approfondimento indicato nel nuovo Allegato I che va a sostituire in toto il precedente (vedasi link testo coordinato D.L.146/2021 e L.215/2021).
Per la parte formativa, maggiormente sono da segnalare gli obblighi di nomina preposto in tutte le aziende, con decadimento della periodicità del corso da quinquennale a biennale ed il nuovo obbligo di formazione inserito anche per i datori di lavoro.
Va comunque sottolineato che sono da attendere le disposizioni della Conferenza Stato-Regioni, la quale dovrà pronunciarsi entro il 30 giugno 2022 in merito a queste modifiche inerenti i corsi di formazione ed altre sempre pertinenti in materia.
09/02/2022 | Coronavirus, Ordinanze, Salute, Sanità, Sicurezza
Aggiornamento sull’utilizzo delle mascherine nei luoghi non al chiuso.
Tramite ordinanza del Ministero della Salute, dal giorno 11 febbraio 2022 decade l’obbligo di utilizzo delle mascherine ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO qualora non vi sia rischio di assembramenti, ma rimangono comunque OBBLIGATORIE al chiuso, così come NEI LUOGHI DI LAVORO nel rispetto dei protocolli aziendali di gestione COVID-19.
07/02/2022 | Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Ultime disposizioni in merito alla validità delle certificazioni verdi COVID-19 ed alle nuove disposizioni di quarantena sia in ambito privato che nelle scuole.
Aggiornamenti inerenti le certificazioni verdi COVID-19.
- Green Pass ILLIMITATO per:
- chiunque abbia ricevuto la 3 dose di richiamo al vaccino;
- chiunque, dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (quindi passato il 14esimo giorno dalla seconda dose) sia risultato positivo e guarito da COVID-19;
- Soggetti provenienti da STATI ESTERI:
- a chiunque abbia completato il ciclo vaccinale primario oppure sia risultato guarito da COVID-19 > 6 mesi oppure abbia effettuato un vaccino anche se non riconosciuto equivalente in Italia, è consentito l’accesso ai luoghi ed alle attività (per le quali in Italia è necessario il Super Green Pass) con l’obbligo però di effettuare un tampone antigenico o molecolare preventivo;
- non è richiesto il tampone invece se la positività e quindi la guarigione si sono verificate dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;
- Decadono le restrizioni in zona rossa per chiunque in possesso di SUPER GREEN PASS .
Nuove disposizioni per le quarantene scolastiche.
- Scuola dell’infanzia:
- fino a 4 casi compresi, l’attività procede in presenza ed il personale indossa FFP2 per 10 gg;
- da 5 casi, l’attività è sospesa per 5 gg;
- Scuole primarie:
- fino a 4 casi compresi, l’attività procede in presenza e sia il personale che gli alunni>6 anni indossano FFP2 per 10 gg;
- da 5 casi, l’attività prosegue in presenza solo per tutti i vaccinati, ed i guariti<120 gg, mentre i non-vaccinati ed i guariti>120 gg seguiranno non in presenza tramite didattica integrata a distanza per 5 giorni;
- Scuole superiori di I e II grado:
- fino a 1 caso, l’attività procede in presenza e sia il personale che gli alunni indossano FFP2 per 10 gg;
- da 2 casi, vaccinati con ciclo primario o dose di richiamo/guariti da <120 gg proseguono l’attività in presenza, mentre i non-vaccinati, i vaccinati con ciclo primario/guariti>120 gg seguiranno non in presenza tramite didattica integrata a distanza per 5 giorni.
Nuove quarantene in ambito privato (valide per tutti, tranne che le scuole).
24/01/2022 | Coronavirus, DPCM, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Attività fruibili senza certificazione verde antiCOVID-19 a partire dal 01 febbraio 2022.
- Attività specializzate o meno di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (escluso sempre il consumo sul posto);
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio di animali domestici ed alimenti per questi, in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati di carburanti per auto;
- commercio al dettaglio articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di medicine in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e simili);
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- accesso per esigenze di sicurezza agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia;
- accesso per esigenze di giustizia agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari.
21/01/2022 | Autodichiarazione, HACCP, Sanità, Sicurezza
Chiarimenti in merito all’invio dell’autodichiarazione entro il 31 Gennaio 2022.
11/01/2022 | Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, scuole ed istituti di formazione superiore.
I punti salienti:
- Dal 15/02/2021 obbligo vaccinale per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età;
- In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione pecuniaria di cento euro:
- per i soggetti che alla data del 01/02/2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- per i soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo primario (seconda dose) nei termini previsti dalla legge;
- per i soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario (terza dose) entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
- Si specifica che in tutte le categorie che non prevedono l’obbligo vaccinale, per i lavoratori continua ad essere valido il Green Pass base (tampone o guarigione o vaccinazione) così come sancito a partire dal 15/10/2021;
- L’obbligo vaccinale si estende al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico;
- Obbligo Green Pass base (tampone o guarigione o vaccinazione), per l’accesso ad attività quali:
- servizi alla persona (dal 20/01/2022);
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (dal 01/02/2022);
- colloqui in presenza con i detenuti (dal 20/01/2022).
14/12/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
A seguire, tabella riassuntiva delle attività consentite indicante la tipologia di Green Pass necessaria.
01/12/2021 | DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Nuove indicazione in merito all’utilizzo ed obbligatorietà del Green Pass per lo svolgimento delle attività economiche e sociali.
I punti salienti:
- obbligo di vaccinazione completa tramite ciclo primario (prima e seconda dose per i vaccini bivalenti o monodose per quelli monovalenti) e richiamo (terza dose) per tutti gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- estensione dell’obbligo vaccinale (ciclo primario + dose di richiamo) anche alle categorie facenti parte del:
- personale scolastico;
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sociosanitari o socio assistenziali di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992;
- personale che svolge a qualunque titolo la propria attività lavorativa per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- validità della certificazione verde tornata a 9 mesi dal completamento del ciclo primario;
- successivamente alla dose di richiamo, validità prorogata per altri 9 mesi a far data da quest’ultima somministrazione.
22/11/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Conversione a legge del D.L. n.127 del 21/09/2021 “Decreto Green Pass”.
Si evidenzia come le modifiche all’articolo 3, comma 5, implichino la possibilità pe i lavoratori di richiedere al DL di consegnare copia della propria Certificazione Verde COVID-19. Quest’ultimi, per tutta la durata della certificazione, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi DL.
02/11/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Da oggi Studio Marano s.r.l. offre il servizio di tampone rapido, utile ad ottenere il Green Pass con validità 48 ore.
Il servizio è rivolto ad aziende e privati ed ha un costo di € 20,00 esente IVA
Per maggiori informazioni e prenotare un appuntamento visita la pagina del servizio o contattaci telefonicamente.
14/10/2021 | Coronavirus, DPCM, Salute, Sanità, Sicurezza
Approfondimenti inerenti le disposizioni in merito all’obbligo Green Pass. Si prega di prendere visione anche degli allegati, in particolar modo dell’ALLEGATO B recante indicazioni sulle funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC (Digital Green Certificate).
12/10/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
A seguire un FAC-SIMILE di procedura interna utile a descrivere le modalità organizzative attuate per verificare la presenza delle certificazioni verdi.
04/10/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Si riportano a seguire alcune informative che possono essere utilizzate al fine di effettuare l’informazione preventiva ai lavoratori in merito all’obbligo di certificazioni verdi ed alle eventuali sospensioni.
Prolungamento validità Green Pass SOLO CON TAMPONE MOLECOLARE A 72 ORE
01/10/2021 | Circolari e Moduli, Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
I file preceduti dal “SOSTITUITO” non sono più validi. Rimangono ancora correnti le “Infografiche OBBLIGO Green Pass” e “Applicazione VerificaC19 – Marano“
Il lavoratore che presenta valida esenzione dalla campagna vaccinale, redatta sul modello del Ministero della Salute da parte dei Medici di Medicina Generale e dei medici vaccinatori, può accedere ai luoghi di lavoro mostrando la certificazione di esonero al Datore di Lavoro e provvede a trasmetterne copia al Medico Competente aziendale tramite il canale ufficiale salute@studiomarano.com
Il Datore di Lavoro non può scrivere o memorizzare su qualsiasi supporto i dati dell’esenzione, così come quelli dei Green Pass. In assenza di esibizione dell’esonero o del Green Pass, al dipendente non sarà consentito l’accesso in azienda fino alla presentazione del documento specifico e valido.
I dati riportati nel certificato di esenzione sono congruenti con quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute sotto riportata.
Link al sito FAQ del Governo: FARE CLICK SULLA REGIONE, POI SU “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – GREEN PASS”
COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it
27/09/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
I precedenti file preceduti dal “SOSTITUITO” non sono più validi. Rimangono ancora correnti le “Infografiche OBBLIGO Green Pass” e “Applicazione VerificaC19 – Marano“
24/09/2021 | Comunicazioni di servizio, Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Dopo un confronto con il consulente per la Privacy e trattamento dati sensibili, è stato constatato che non è possibile procedere alla redazione di uno scadenziario, riportante i dati presenti sul Green Pass. In tal proposito, invitiamo anche le singole aziende clienti a consultarsi in via preliminare con il proprio personale qualificato in ambito Privacy, al fine di implementare la forma di verifica più conforme alla normativa sul trattamento dei dati sensibili.
Pertanto ad oggi, l’unico metodo che sarà possibile attuare dal giorno 15/10/2021 (data di applicazione del D.L. n.127 del 21/09/2021 che prevede l’obbligo Green Pass per tutti i lavoratori nei diversi ambiti privati) sarà quello di verificare se possibile durante l’ingresso in azienda, oppure tramite campione casuale, la presenza delle certificazioni verdi valide.
Consci della poca chiarezza e delle attese delucidazioni da parte degli organi ministeriali competenti, rimaniamo a vostra disposizione per quanto attualmente in nostra conoscenza.
23/09/2021 | Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Nuove disposizioni sancite dal D.L. n.127 del 21/09/2021
Adempimenti aziendali ed informative
I link sottostanti riportano le indicazioni principali per adempiere a quanto riportato nella normativa, in ambito di controllo e verifica del Green Pass, necessario per lo svolgimento delle attività lavorative.
Applicazione Green Pass nei diversi ambiti lavorativi
Ambito privato
Ambito scolastico e formativo
Ambito sanitario e socio-assistenziale
06/08/2021 | Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Articolo 9bis introdotto dal D.L. 23 luglio 2021 n.105
Dal 06/08/2021, in ZONA BIANCA, È CONSENTITO SOLO AI SOGGETTI MUNITI DI CERTIFICAZIONE VERDE (vedasi articolo 9 comma 2 D.L. n.52 22/04/2021) l’accesso ai seguenti servizi:
- Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei ed altri istituti, luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Rimane attivo l’obbligo di esibire il Green Pass per le attività che già lo prevedevano, come l’accesso alle RSA, i ricevimenti ai matrimoni e lo spostamento tra regioni di colori diversi dal bianco e dal giallo.
Cartellonistica GREEN PASS
Tipologie di GREEN PASS
- Avvenuta guarigione da COVID-19 (validità certificazione: 6 mesi)
- Avvenuto completamento del ciclo vaccinale a seconda del vaccino effettuato, monodose o doppia dose (validità certificazione: 9 mesi)
- Test molecolare o antigenico con risultato negativo (validità certificazione 48 ore)
Nota bene:
Solo in Italia è valida anche la certificazione verde successiva alla prima dose di vaccino, rilasciata passati 15 giorni dall’inoculazione. La validità cessa al momento della seconda dose, dopo la quale parte il nuovo Green Pass di cui al punto 2 dell’elenco sopra.
05/08/2021 | Circolari e Moduli, Coronavirus, Ordinanze, Salute, Sanità, Sicurezza, Uncategorized
Nuovi aggiornamenti stabiliti da Governo e Ministero della Salute, sugli adempimenti da seguire in base al paese di provenienza, per il rientro in Italia o i viaggia verso l’estero.
Ordinanza Ministero della Salute
Revisione degli elenchi A, B, C, D, E presenti nel DPCM 02 marzo 2021 in materia di contenimento della pandemia da COVID-19, recante norma in merito agli spostamenti da e per l’Italia.
29/07/2021 | Comunicazioni di servizio
Comunichiamo ai nostri clienti che Studio Marano s.r.l. resterà chiuso per le ferie estive da Lunedì 9 agosto a Sabato 21 agosto 2021 compresi. Riapriremo il giorno Lunedì 23 agosto 2021 dalle ore 09:00.
Ricordiamo ai clienti che si avvalgono del nostro servizio di Sorveglianza Sanitaria (Visite Mediche del Lavoro) e di Consulenza per la Sicurezza (RSPP, Documentazioni) che non saremo in grado di prestare detti servizi nel periodo feriale indicato.
Consigliamo, quindi, di confrontarsi con gli uffici preposti prima della chiusura in caso di esigenze nel periodo indicato. Vai alla pagina contatti
Ricordiamo, infine, che per urgenze potete mandare una e-mail a urgenze@studiomarano.com e sarete ricontattati il prima possibile.
Durante il periodo feriale indicato non sarà possibile raggiungere l’ufficio telefonicamente.
Cordiali Saluti.
26/07/2021 | Circolari e Moduli, DL, Salute, Sanità, Sicurezza
Documentazione realizzata da Studio Marano
Il documento 1 – Circolare Studio Marano SARS-CoV-2 del 26.07.2021 sostituisce i precedenti con la stessa numerazione (1 – Circolare Studio Marano SARS-CoV-2).
Decreto Legislativo n. 105 del 23 luglio 2021
Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività economiche.
30/06/2021 | Circolari e Moduli, Coronavirus, Salute, Sanità, Sicurezza
Chiarimenti del Ministero della Salute in merito al GreenPass ed al Digital Passenger Locator Form (dPLF)
11/06/2021 | Circolari e Moduli, Coronavirus, Salute, Sanità, Sicurezza
Indicazioni in merito al rientro dei dipendenti da ferie e permessi. Tenere sempre monitorato il sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it