07/02/2022 | Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Ultime disposizioni in merito alla validità delle certificazioni verdi COVID-19 ed alle nuove disposizioni di quarantena sia in ambito privato che nelle scuole.
Aggiornamenti inerenti le certificazioni verdi COVID-19.
- Green Pass ILLIMITATO per:
- chiunque abbia ricevuto la 3 dose di richiamo al vaccino;
- chiunque, dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (quindi passato il 14esimo giorno dalla seconda dose) sia risultato positivo e guarito da COVID-19;
- Soggetti provenienti da STATI ESTERI:
- a chiunque abbia completato il ciclo vaccinale primario oppure sia risultato guarito da COVID-19 > 6 mesi oppure abbia effettuato un vaccino anche se non riconosciuto equivalente in Italia, è consentito l’accesso ai luoghi ed alle attività (per le quali in Italia è necessario il Super Green Pass) con l’obbligo però di effettuare un tampone antigenico o molecolare preventivo;
- non è richiesto il tampone invece se la positività e quindi la guarigione si sono verificate dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;
- Decadono le restrizioni in zona rossa per chiunque in possesso di SUPER GREEN PASS .
Nuove disposizioni per le quarantene scolastiche.
- Scuola dell’infanzia:
- fino a 4 casi compresi, l’attività procede in presenza ed il personale indossa FFP2 per 10 gg;
- da 5 casi, l’attività è sospesa per 5 gg;
- Scuole primarie:
- fino a 4 casi compresi, l’attività procede in presenza e sia il personale che gli alunni>6 anni indossano FFP2 per 10 gg;
- da 5 casi, l’attività prosegue in presenza solo per tutti i vaccinati, ed i guariti<120 gg, mentre i non-vaccinati ed i guariti>120 gg seguiranno non in presenza tramite didattica integrata a distanza per 5 giorni;
- Scuole superiori di I e II grado:
- fino a 1 caso, l’attività procede in presenza e sia il personale che gli alunni indossano FFP2 per 10 gg;
- da 2 casi, vaccinati con ciclo primario o dose di richiamo/guariti da <120 gg proseguono l’attività in presenza, mentre i non-vaccinati, i vaccinati con ciclo primario/guariti>120 gg seguiranno non in presenza tramite didattica integrata a distanza per 5 giorni.
Nuove quarantene in ambito privato (valide per tutti, tranne che le scuole).
24/01/2022 | Coronavirus, DPCM, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Attività fruibili senza certificazione verde antiCOVID-19 a partire dal 01 febbraio 2022.
- Attività specializzate o meno di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (escluso sempre il consumo sul posto);
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio di animali domestici ed alimenti per questi, in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati di carburanti per auto;
- commercio al dettaglio articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di medicine in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e simili);
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- accesso per esigenze di sicurezza agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia;
- accesso per esigenze di giustizia agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari.
11/01/2022 | Coronavirus, DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, scuole ed istituti di formazione superiore.
I punti salienti:
- Dal 15/02/2021 obbligo vaccinale per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età;
- In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione pecuniaria di cento euro:
- per i soggetti che alla data del 01/02/2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- per i soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo primario (seconda dose) nei termini previsti dalla legge;
- per i soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario (terza dose) entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
- Si specifica che in tutte le categorie che non prevedono l’obbligo vaccinale, per i lavoratori continua ad essere valido il Green Pass base (tampone o guarigione o vaccinazione) così come sancito a partire dal 15/10/2021;
- L’obbligo vaccinale si estende al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico;
- Obbligo Green Pass base (tampone o guarigione o vaccinazione), per l’accesso ad attività quali:
- servizi alla persona (dal 20/01/2022);
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (dal 01/02/2022);
- colloqui in presenza con i detenuti (dal 20/01/2022).
14/12/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
A seguire, tabella riassuntiva delle attività consentite indicante la tipologia di Green Pass necessaria.
01/12/2021 | DL, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Nuove indicazione in merito all’utilizzo ed obbligatorietà del Green Pass per lo svolgimento delle attività economiche e sociali.
I punti salienti:
- obbligo di vaccinazione completa tramite ciclo primario (prima e seconda dose per i vaccini bivalenti o monodose per quelli monovalenti) e richiamo (terza dose) per tutti gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
- estensione dell’obbligo vaccinale (ciclo primario + dose di richiamo) anche alle categorie facenti parte del:
- personale scolastico;
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sociosanitari o socio assistenziali di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992;
- personale che svolge a qualunque titolo la propria attività lavorativa per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- validità della certificazione verde tornata a 9 mesi dal completamento del ciclo primario;
- successivamente alla dose di richiamo, validità prorogata per altri 9 mesi a far data da quest’ultima somministrazione.
22/11/2021 | Coronavirus, Green Pass, Salute, Sanità, Sicurezza
Conversione a legge del D.L. n.127 del 21/09/2021 “Decreto Green Pass”.
Si evidenzia come le modifiche all’articolo 3, comma 5, implichino la possibilità pe i lavoratori di richiedere al DL di consegnare copia della propria Certificazione Verde COVID-19. Quest’ultimi, per tutta la durata della certificazione, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi DL.