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Preposto per la sicurezza: da dicembre scatta l’obbligo di aggiornamento biennale

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Il D.L.146/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 (Legge di conversione 215/2021), entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la formazione e il ruolo del Preposto.

Tale norma ha di fatto modificato l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 introducendo l’obbligo biennale di aggiornamento (precedentemente quinquennale) rimandando contenuti e durata a un Accordo Stato-Regioni che avrebbe dovuto essere adottato dalla Conferenza entro il 30/06/2022, ma la cui pubblicazione a oggi è ancora attesa.

In assenza dell’Accordo, è stata pubblicata a febbraio 2022 la circolare n. 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale prima della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

In virtù di quanto sopra, il mancato aggiornamento con cadenza biennale diventerà sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023.

Pertanto:

  • tutti coloro che hanno effettuato il corso formazione/aggiornamento preposti a partire dal 21/12/2021 dovranno procedere all’aggiornamento con cadenza biennale come previsto dalla Legge di Conversione n. 215/2021.
  • tutti coloro che hanno effettuato il corso formazione/aggiornamento preposti prima del 21/12/2021 dovranno frequentare il percorso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione 215/2021). Successivamente al 21/12/2023 l’aggiornamento dovrà essere rimodulato con cadenza biennale.

Qualora non abbiate ancora provveduto ad aggiornare i corsi di formazione dei vostri  preposti effettuati antecedentemente al 21/12/2021, contattateci inviando una mail a formazione@studiomarano.com, cercheremo una soluzione per adempiere a questo nuovo obbligo normativo in tempi rapidi