La valutazione del rischio ROA

All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi di ogni ambiente di lavoro, per legge, deve essere presente una valutazione qualitativa atta a vagliare le fonti ROA non giustificabili e che quindi vanno analizzate. In caso di esito positivo si procede con una Valutazione del rischio da esposizione ROA, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 181 del D.Lgs. 81/08.

Di cosa si tratta? Il rischio ROA si riferisce al pericolo per la salute dei dipendenti se esposti a radiazioni ottiche artificiali. Lo spettro di emissione è ciò che caratterizza il danno a cui vanno incontro i lavoratori esposti a tali radiazioni. I danni derivanti da questo specifico rischio riguardano soprattutto gli occhi e la cute, fino ad arrivare allo sviluppo di patologie molto serie. Un provvedimento da non prendere sottogamba, perché tocca un aspetto molto serio della tutela della salute, che deve essere trattato in una parte dedicata all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Proprio prendendo in considerazione le difficoltà per la salute legate a questo tipo di esposizione il D.Lgs 81/2008 richiede che il Datore di Lavoro si occupi obbligatoriamente e in modo tempestivo dell’analisi del rischio ROA, mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, riducendo al minimo il rischio di esposizione. Vediamo, di seguito, maggiori dettagli.

A cosa si riferisce il termine ROA?

Il rischio ROA, o radiazioni ottiche artificiali, riguarda fondamentalmente l’esposizione a radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1mm.

Per radiazioni ottiche intendiamo tutte le radiazioni generate in modo artificiale; quindi, che non hanno a che fare con i raggi solari ma che arrivano da sorgenti specifiche, classificate appunto come ROA.

Possiamo suddividere queste tipologie di radiazioni in tre macroaree:

  • radiazioni ultraviolette (UV);
  • radiazioni infrarosse (IR);
  • radiazioni visibili.

Gli effetti che derivano da prolungata esposizione a radiazioni ottiche artificiali possono essere molto dannosi per la salute e colpiscono in modo specifico gli occhi e la pelle (ad esempio con eritemi o tumori cutanei), possono provocare invecchiamento accelerato, lesione della retina, fotocheratite e fotocongiuntivite.

Quali attività sono interessate?

Le radiazioni ROA possono essere emesse da una serie di attività svolte durante il lavoro quotidiano e provenire sia da fonti sicure in condizioni di lavoro abituali ed estremamente diffuse (come ad esempio i monitor dei computer, display di device di diverso tipo, lampade da illuminazione), sia da sorgenti dove è facile ravvisare la possibilità di un rischio concreto, definite sorgenti non giustificabili (in questo caso, ad esempio, parliamo di attività di saldatura sia elettrica che a combustione, laser, lampade a ultravioletti o infrarossi, materiale fuso e corpi incandescenti, ecc…).

Ecco perché individuare le sorgenti di radiazioni insieme alla stesura di un documento di Valutazione del rischio ROA è così importante per la tutela dei lavoratori.

Che cos’è e a cosa serve la Valutazione del rischio ROA

La Valutazione del rischio ROA è un documento importante nel quale il Datore di Lavoro deve indicare tutte quelle che sono le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti negli ambienti lavorativi.

Nel documento vanno specificate le misure di sicurezza da attuare a riguardo e in maniera differenziata a seconda della tipologia di rischio ROA preso in considerazione; tra queste si evidenziano ad esempio la cartellonistica, la zonizzazione delle aree di saldatura e/o delle aree con macchine a laser.

Quali sono i soggetti non interessati dall’obbligo di misurazione della ROA

Ci sono situazioni dove la misurazione delle ROA non è necessaria, e sono specificate all’interno della normativa dedicata.

In particolare, non si è soggetti a obbligo di misurazione ROA quando si verificano delle circostanze in cui l’utilizzo corretto della fonte ROA non genera un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per fare un esempio più chiaro proponiamo un elenco:

  • l’illuminazione comune e illuminazione specifica per le postazioni di lavoro (incluse le luci a LED);
  • l’illuminazione derivante da schermi di computer e altri device elettronici come fotocopiatrici e videoterminali;
  • illuminazione stradale e illuminazione dei veicoli di trasporto;
  • lampade da flash per macchine fotografiche;
  • fonti che, anche se potenzialmente dannose, quando funzionanti si trovano fuori dal raggio visivo.

Cosa fare in caso di criticità individuate in fase di valutazione delle ROA

 

Se vengono individuate criticità dal punto di vista delle radiazioni ROA sul posto di lavoro, è necessario intervenire in primo luogo con una valutazione qualitativa e, in seconda battuta mettere in atto un protocollo di emergenza dopo aver stilato il documento di Valutazione del rischio ROA.

Cercare di limitare al minimo possibile la presenza e/o l’esposizione alle fonti ROA è un obiettivo che l’azienda può raggiungere grazie al supporto di professionisti specializzati, con i quali il Datore di Lavoro può confrontarsi per scegliere le soluzioni più efficaci.  

L’azienda deve attuare delle misure di zonizzazione delle aree interessate a questo rischio, come le aree di saldatura, sia che questa attività venga svolta manualmente più efficaci che automaticamente da macchinari anche cabinati.

Altresì l’impresa deve sempre mettere a disposizione dei lavoratori esposti, DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) e DPC (Dispositivi di Protezione Collettivi); ad esempio la protezione sulle saldatrici automatiche cabinate è a tutti gli effetti un DPC.  

 

Se come Datore di Lavoro hai la responsabilità di definire il documento di Valutazione del rischio ROA e hai bisogno di chiarimenti o supporto, contattaci senza impegno: ti aiuteremo a trovare la soluzione migliore per la tua attività.